Art. 5.
(Controllo sulla spesa degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali).

      1. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al titolo II, capo IV, ogni anno, in via preventiva, in sede di

 

Pag. 9

predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, fornisce un parere obbligatorio in ordine alla conformità e congruità della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali, avendo come parametro di riferimento la media della analoga spesa sostenuta degli Stati membri dell'Unione europea, rapportata al prodotto interno lordo (PIL) italiano. Il parere dell'Autorità è allegato al disegno di legge di bilancio.
      2. Nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data.